Comuni Italiani Art. 52 - Funzioni. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo IV - Il Sindaco
Art. 52 - Funzioni
1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e ne ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza giuridica.

2. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dallo Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

 
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