| 1. Oltre alle deleghe previste dal comma sesto dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o da altra normativa speciale, il Sindaco può attribuire speciali deleghe a singoli Assessori o a Consiglieri comunali nelle materie che non siano state già attribuite a norma dell'art. 49 dello Statuto. 2. Il Sindaco può, altresì, delegare al Segretario Generale, ai dirigenti oppure a uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge gli affida nella sua veste di Ufficiale di Governo. 3. Tutte le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Autorità previste dalla legge. 4. Il numero delle deleghe, e la loro durata saranno disciplinate dal Regolamento comunale. |