Comuni Italiani Art. 68 - Modalità di Raccolta delle Firme. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 68 - Modalità di Raccolta delle Firme
1. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale di indizione del "referendum" che deve essere assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in seduta da convocarsi entro e non oltre 10 giorni dalla data della decisione definitiva del Comitato dei Garanti.

2. Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli eguali a quelli della carta bollata recanti nella prima facciata la questione da sottoporre a "referendum". Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario Comunale e da un Notaio e le firme devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'accertamento del possesso del requisito elettorale del Comune viene effettuato dall'ufficio elettorale entro 30 giorni dal deposito delle firme. La proposta non può essere presentata su fogli vidimata da oltre 4 (quattro) mesi.

 
Altri Articoli:
Art. 69 - Attività di Controllo del Comitato del Garanti
Art. 67 - Competenze del Comitato dei Garanti
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