Comuni Italiani Art. 72 - Commissione Comunale per il "Referendum". Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 72 - Commissione Comunale per il "Referendum"
1. Il Consiglio comunale, dopo l'approvazione del presente Statuto e poi all'inizio di ogni mandato amministrativo, nomina la Commissione comunale per il "referendum" che si compone di un Consigliere per ogni gruppo consiliare costituito, integrandola di volta in volta con il primo firmatario o un delegato per ogni proposta referendaria.

2. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente. Ove questi sia assente, presiede il Consigliere comunale più anziano di età.

3. Svolge le funzioni di segretario un dirigente o un funzionario comunale appositamente delegato.

4. Ai componenti ed al segretario della Commissione è attribuito un gettone di presenza di importo pari a quello spettante per le sedute del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 73 - Compiti della Commissione
Art. 71 - Effettuazione del "Referendum"
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brindisi
Provincia di Brindisi
Regione Puglia
Lista Siti su Brindisi

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Brindisi: Comune di Carovigno Lista