Comuni Italiani Art. 90 - Modalità di Intervento. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo VII - Il Difensore Civico
Art. 90 - Modalità di Intervento
1. I cittadini, gli Enti e le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo "in itinere" presso il Comune e gli Enti ed Aziende da esso dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore civico.

2. Quest'ultimo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica e del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

3. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

 
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