Comuni Italiani Art. 13 - Funzioni. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo II - Forme di Partecipazione
Capo II
Art. 13 - Funzioni
1 - Singoli cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, possono rivolgere richiesta d'intervento al Difensore civico, al fine del più sollecito e regolare svolgimento dell'iter procedimentale conseguente alla domanda degli interessati per ottenere atti o provvedimenti di competenza del Comune o di enti ed aziende dipendenti ed a garanzia del rispetto della legge.

2 - Le richieste potranno essere avanzate anche attraverso l'ufficio reclami che sarà istituito in collegamento con quello del Difensore civico.

3 - Il Difensore civico potrà intervenire anche di propria iniziativa quando abbia notizie di abusi o disfunzioni e comunque quando ciò possa rivelarsi utile per il fine di cui al primo comma.

4 - Ha il diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti, copia di atti, documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata, in merito alla quale potrà fornire informazioni agli interessati nell'osservanza delle norme vigenti.

5 - Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

6 - Qualora, mediante omissioni o ritardi, venga comunque intralciata l'attività del suo ufficio, ne farà rapporto ai competenti organi comunali che promuoveranno azione disciplinare nei confronti dei responsabili.

7 - Potrà indirizzare proprie relazioni al Sindaco ed alla Giunta ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario per il migliore andamento dell'attività degli uffici.

8 - Invia una relazione annuale, entro il 31 marzo, al Consiglio comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando altresì rilievi ed osservazioni suggeriti dal risultato degli interventi effettuati. Il Consiglio comunale discute tale relazione nei successivi trenta giorni.

9 - Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127, secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata.

10 - Al Difensore civico è assicurata piena indipendenza dalla Amministrazione comunale e dai singoli consiglieri, ai quali non è consentito rivolgere a lui o al suo ufficio richieste e sollecitazioni.

 
Altri Articoli:
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