Comuni Italiani Art. 24 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo III - Gli Organi del Comune
Capo I
Art. 24 - Consiglieri Comunali
1 - I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati, a norma di regolamento, da almeno tre consiglieri.

2 - Costituiscono comunque gruppo autonomo, quale che sia il loro numero, i Consiglieri eletti in liste che hanno concorso all'ultima consultazione elettorale.

3 - I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere ad un gruppo già costituito confluiscono nel gruppo misto.

4 - Il regolamento assicura al Presidente del Consiglio comunale ed a tutti i gruppi costituiti strutture per l'espletamento delle loro funzioni.

5 - E' istituita, presso il comune di Cosenza, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Commissioni Consiliari
Art. 23 - Funzionamento
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