Comuni Italiani Art. 28 - Decadenza. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo III - Gli Organi del Comune
Capo I
Art. 28 - Decadenza
1 - I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli, l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera a maggioranza dei due terzi tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
 
Altri Articoli:
Art. 29 - Obbligo di Riservatezza
Art. 27 - Doveri e Diritti dei Consiglieri
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Cosenza
Provincia di Cosenza
Regione Calabria
Lista Siti su Cosenza

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Cosenza: Comune di Cropalati Comune di Corigliano Calabro Lista