Comuni Italiani Art. 66 - Svolgimento delle Funzioni - Il Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo VI
Art. 66 - Svolgimento delle Funzioni - Il Collegio dei Revisori
1 - Deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.

2 - I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali. Essi presentano al Consiglio, per tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengono necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

3 - I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestioni ed ai rilievi da essi mossi nell'operato dell'Amministrazione. I revisori ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, operano nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art.105 d.lgs 77/95).

4 - Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

 
Altri Articoli:
Art. 1 - Regolamenti Comunali
Art. 65 - Composizione e Nomina del Collegio dei Revisori
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