| 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. 2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi. 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Il difensore civico riferisce entro il termine di trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità ed i ritardi riscontrati . 5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, ed eventualmente concordarne il contenuto. |