| 1. Il consiglio di circoscrizione è composto da membri eletti a suffragio universale secondo le norme previste per la elezione del consiglio comunale. 2. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della circoscrizione. 3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio circoscrizionale sono disciplinate dal regolamento sul decentramento. 4. Il consiglio di circoscrizione disciplina con regolamento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la propria attività interna potendo prevedere, anche, la facoltà di costituire al suo interno commissioni permanenti. 5. Il consiglio circoscrizionale dura in carica 5 anni, viene eletto congiuntamente al consiglio comunale e decade in caso di scioglimento o cessazione dello stesso. 6. Il consiglio circoscrizionale può essere sciolto, previa diffida motivata del sindaco, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. |