| 1. Il sindaco può nominare, nell'ambito dell'assetto organizzativo prescelto e secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il direttore generale. 2. Ove nominato, il direttore generale: - attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza; - sovrintende alla gestione dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, coordinando l'attività dei dirigenti del Comune; - predispone, in particolare, il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione. 3. Le funzioni del direttore generale e l'organizzazione del suo ufficio sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta sulla base degli indirizzi del consiglio comunale. |