| 1. L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono disciplinati dalla legge. 2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione. 3. Il consiglio comunale, che dura in carica sino all'elezione della nuova assemblea, si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, solamente ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere le funzioni di controllo previste dalla legge. |