Comuni Italiani Art. 70 - Le Aziende Speciali. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi

Statuto Comune di Mazara del Vallo

Capo IX - Forme di Collaborazione
Art. 70 - Le Aziende Speciali
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia gestionale approvandone lo statuto.

2. Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono:
a) il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, nominati dal sindaco, nell'ambito della sua competenza, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, oltre che una speciale competenza tecnica o amministrativa per gli studi compiuti, per lavori specifici, per la professione esercitata o per gli uffici ricoperti da accertare mediante la produzione di curricula professionali. Non sono nominabili i componenti del consiglio comunale e della giunta municipale;
b) il presidente, che è eletto nel proprio seno dal consiglio di amministrazione nel corso della prima seduta;
c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, che è nominato dal sindaco sulla base di produzione di curricula.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento delle aziende medesime.

5. Al consiglio comunale spetta la determinazione del capitale di dotazione, la fissazione delle finalità, l'approvazione degli atti fondamentali, la verifica dei risultati della gestione e di provvedere alla copertura dei costi sociali.

6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni nei confronti delle aziende speciali, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni e società.

7. In caso di accertate irregolarità gestionali delle aziende speciali, il sindaco, sia autonomamente, che su proposta motivata del consiglio comunale, può procedere alla sospensione o alla revoca del mandato nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore.

8. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, nelle forme previste dalla legge.

 
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