Comuni Italiani Art. 74 - Durata in Carica dei Consigli di Amministrazione, delle Aziende Speciali, Istituzioni e Fondazioni. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi

Statuto Comune di Mazara del Vallo

Capo IX - Forme di Collaborazione
Art. 74 - Durata in Carica dei Consigli di Amministrazione, delle Aziende Speciali, Istituzioni e Fondazioni
1. I consigli di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle fondazioni durano in carica cinque anni e cessano in caso di:
a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;
b) decadenza, dimissioni, mozione di sfiducia o de ces so del sindaco. In tal caso rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
 
Altri Articoli:
Art. 75 - Cause Speciali di Ineleggibilità e Decadenza
Art. 73 - Funzionamento delle Istituzioni e delle Fondazioni
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