Comuni Italiani Art. 114 - Organo di Revisione Economico-Finanziario. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo VII - Finanza, Contabilità e Patrimonio
Art. 114 - Organo di Revisione Economico-Finanziario
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri di cui:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

4. Il consiglio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del l'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

6. I revisori dei conti nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti ai sensi di legge.

7. Per i requisiti soggettivi, la decadenza e la revoca dei revisori dei conti trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti in materia.

8. I revisori non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi.

9. L'incarico di revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico retribuito per conto e nell'interesse del Comune, salvo che l'incarico stesso non sia stato conferito da altri enti od organismi per finalità ispettive o peritali.

10. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono:
a) i consiglieri comunali e gli amministratori di enti, aziende, istituzioni e società costituite, partecipate o controllate dal Comune;
b) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori, del segretario generale, del direttore generale e dei dirigenti;
c) coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con enti ed istituzioni dipendenti dal Comune;
d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi comunali;
e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o con istituzioni dipendenti dal Comune;
f) i dipendenti della Regione e i componenti del comitato regionale di controllo.

 
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