Comuni Italiani Art. 22 - Votazione, Maggioranza Richiesta per l'Adozione delle Deliberazioni. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Organi di Governo: il Consiglio
Art. 22 - Votazione, Maggioranza Richiesta per l'Adozione delle Deliberazioni
1. I consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, per alzata e seduta, per alzata di mano o per separazione.

2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti, persone o elezioni a cariche.

3. E' consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

4. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.

5. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

6. La disciplina di dettaglio sugli esperimenti di voto e sulle operazioni di scrutinio è rimandata al regolamento del consiglio.

 
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