Comuni Italiani Art. 26 - Commissioni di Indagini. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Organi di Governo: il Consiglio
Art. 26 - Commissioni di Indagini
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può decidere di istituire, al suo interno, commissioni di indagini su qualsiasi materia di competenza dell'amministrazione comunale.

2. La commissione di indagine ha la funzione di ispezionare atti amministrativi e contabili di competenza del Comune aventi rilevanza ai fini dell'indagine, di sentire gli assessori destinati al ramo dell'amministrazione cui l'indagine stessa si riferisce, di sentire i dirigenti comunali competenti per materia nonché il segretario generale e il direttore generale dell'ente.

3. L'indagine si conclude con la stesura di una relazione dettagliata contenente le risultanze ispettive ed eventualmente le proposte formulate dalla commissione a con clusione dell'attività ispettiva.

4. La commissione di indagine è composta da membri da nominare con le modalità fissate dal precedente art. 23 dello statuto.

5. Il presidente della commissione viene eletto, nel l'ambito della stessa, tra i consiglieri di minoranza chiamati a farvi parte, in relazione al disposto del 5° comma del precedendo art. 24.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Comune al quale compete di redigere i verbali delle sedute e di stendere la relazione di cui al precedente terzo comma.

7. Alle sedute della commissione di indagine si applicano le norme che regolano il funzionamento degli organi del Comune.

8. L'indagine affidata alla commissione dovrà essere conclusa entro il termine che verrà fissato dal consiglio comunale contestualmente alla nomina della commissione medesima.

9. La relazione finale prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere portata a conoscenza del consiglio, a cura del presidente, entro 30 giorni dalla data in cui essa è stata rassegnata.

10. Spetta al consiglio comunale impartire ogni direttiva finalizzata all'eliminazione, attraverso l'intervento dei competenti organi amministrativi e/o burocratici, degli inconvenienti e dei disservizi eventualmente riscontrati in sede di indagine.

11. Ai membri delle commissioni di indagine competono le stesse indennità spettanti ai consiglieri che sono chiamati a fare parte delle commissioni consiliari permanenti. Analogo è, inoltre, il relativo trattamento giuridico.

 
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