Comuni Italiani Art. 3 - Stemma, Bandiera e Gonfalone della Città di Trapani. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo I - Norme Preliminari e Principi Programmatici Fondamentali
Art. 3 - Stemma, Bandiera e Gonfalone della Città di Trapani
1. Il Comune di Trapani, cui compete il titolo di Città, ha il proprio stemma, la propria bandiera ed il proprio gonfalone, concessi ai sensi di legge. Lo stemma è a forma di scudo sormontato dall'aurea corona turrita. All'interno dello scudo sono raffigurate 5 torri di colore castano che si stagliano sulle mura, pure di colore castano, nelle quali si aprono 3 archi a porte spalancate, uno dei quali interrotto perché proteso verso il mare. Le 5 torri rappresentate sono: torre Pali (rione S. Pietro), torre Vecchia (angolo via S. Carosio-via delle Arti), torre di Porta oscura (palazzo Cavarretta), torre Peliade (Colombaia), torre del Castello di Terra (Questura). Sopra le torri una falce argentea simboleggia la fertilità e la forma della città. Le figure riprodotte nello stemma sono circondate dallo stesso colore azzurro del mare.

2. Lo stemma del Comune è riprodotto sulla bandiera e sul gonfalone, entrambi di colore rosso-granata, a simboleggiare l'eroica e sanguinosa difesa contro le invasioni nonché l'eroismo dei cittadini nelle guerre. Il gonfalone è stato insignito delle seguenti onorificenze:
a) medaglia d'oro concessa, per gli episodi bellici del 1848, con decreto Umbertino 9 marzo 1849;
b) medaglia d'argento concessa, per l'istruzione primaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 febbraio 1869;
c) medaglia d'oro al valore civile concessa, in relazione al 2° conflitto mondiale con decreto 31 dicembre 1961.

3. La città di Trapani è stata iscritta dal 1943 nel ruolo d'onore dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra d'Italia.

4. L'esposizione della bandiera del Comune nel palazzo di Città resta disciplinata dalla legge. L'esposizione del gonfalone in occasione di cerimonie, di ricorrenze e di solennità pubbliche viene disposta dal sindaco.

5. La riproduzione dello stemma per fini non direttamente istituzionali può essere autorizzata dalla giunta soltanto in presenza di un pubblico interesse obiettivamente dimostrato dal soggetto interessato.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Obiettivi Fondamentali
Art. 2 - Territorio e Sede
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