Comuni Italiani Art. 35 - Nomina e Giuramento degli Assessori. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 35 - Nomina e Giuramento degli Assessori
1. La giunta viene nominata dal sindaco eletto, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità e fatta salva la rimozione di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

2. Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al sindaco e in presenza del segretario generale, cui spetta la redazione di apposito verbale, con l'osservanza della forma prevista, per i consiglieri comunali, dall'art. 14 del presente statuto.

3. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 dall'insediamento, al consiglio che formula le sue valutazioni. Della costituzione della giunta viene data, inoltre, tempestiva notizia alla prefettura di Trapani, all'Assessorato regionale degli enti locali, e alla sezione provinciale del CO.RE.CO.

 
Altri Articoli:
Art. 36 - Dimissione dalla Carica Assessoriale
Art. 34 - Requisiti di Eleggibilità alla Carica di Assessore e Cause di Incompatibilità
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