Comuni Italiani Art. 43 - Convocazione della Giunta. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 43 - Convocazione della Giunta
1. La convocazione della giunta viene disposta dal sindaco e in caso di sua assenza, dal vice sindaco.

2. L'avviso di convocazione non soggiace a particolari formalità e può anche non ricorrere qualora il sindaco abbia disposto la convocazione della giunta secondo un calendario "fisso" a carattere continuativo, da notificare a tutti gli assessori, fermo restando che il sindaco conserva comunque la facoltà di convocare la giunta anche al di fuori del prefissato calendario rendendo noto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Ove la convocazione della giunta sia stata preventivamente calendata con carattere di continuità, presso il competente ufficio del Comune verrà messo a disposizione degli assessori, con almeno 24 ore di anticipo, l'elenco degli argomenti da trattare unitamente alle relative proposte di deliberazioni, debitamente documentate.

 
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