Comuni Italiani Art. 88 - Consorzi tra Enti Locali. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo V - Servizi Pubblici Locali
Capo II - Forme Associative, di Cooperazione e di Collaborazione per lo Svolgimento di Servizi ed Interventi Pubblici
Art. 88 - Consorzi tra Enti Locali
1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.

2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e dalle disposizioni legislative che segnatamente disciplinano:
a) il contenuto della convenzione;
b) i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.

4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.

 
Altri Articoli:
Art. 89 - Esercizio Associato di Funzioni e Servizi Determinati
Art. 87 - Convenzioni tra Enti Locali
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