Comuni Italiani Art. 96 - Diritto all'Informazione e all'Udienza. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi

Statuto Comune di Trapani

Titolo VI - Associazionismo e Istituti di Partecipazione e di Tutela dei Cittadini
Capo II - Diritti di Partecipazione
Art. 96 - Diritto all'Informazione e all'Udienza
1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e adotta la carta dei servizi comunali e quella dei diritti dei consociati eventualmente proposta da organismi associativi, o predispo sta con la collaborazione di questi ultimi.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea motivata determinazione amministrativa che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, anche ai fini della tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, nel rispetto comunque della normativa che regola il trattamento dei dati personali, a tutela delle persone fisiche e degli altri soggetti.

4. Il regolamento comunale di disciplina della materia conterrà norme atte:
a) ad assicurare ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi e il diritto di richiederne copia;
b) ad individuare le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.

5. L'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) è tenuto a fornire informazioni sull'attività del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti. Presso tale ufficio devono essere tenuti a disposizione dei cittadini lo statuto, la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali, la raccolta delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, nonché la raccolta dei provvedimenti dirigenziali, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dell'ente.

6. Il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio, i presidenti delle circoscrizioni e chiunque eserciti funzioni delegate dal sindaco sono tenuti a dare udienza ai soggetti indicati all'art. 24 del presente statuto, in giornate prestabilite.

7. Sono indette riunioni pubbliche, nelle forme di "forum", finalizzate a migliorare la comunicazione e la informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti e problemi che investono la tutela dei diritti. Tali riunioni possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi. I forum possono essere convocati anche a seguito di una apposita richiesta di almeno 200 cittadini nel cui contesto devono essere indicati gli oggetti da porre in discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è chiesta la presenza.

8. L'Amministrazione è tenuta annualmente ad una verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle legittime aspettative dei cittadini e alle domande di professionalità degli operatori.

 
Altri Articoli:
Art. 97 - Principi Procedurali e Diritto d'Intervento nel Procedimento Amministrativo
Art. 95 - Titolari dei Diritti di Partecipazione
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