Comuni Italiani Art. 11 - Regolamenti. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo II - Attività Normativa
Art. 11 - Regolamenti
1. Il consiglio comunale, nella concreta attuazione dei principi e delle finalità di cui agli artt. 1-2 del presente statuto, adotta, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, appositi regolamenti e specificamente, i seguenti:
a) regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
b) regolamento per il funzionamento delle strutture organizzative e per il personale;
c) regolamento dei contratti;
d) regolamento di contabilità;
e) regolamento per il referendum e le altre forme di partecipazione;
f) regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
g) regolamento per la disciplina dell'attività della giunta;
h) regolamento per l'affidamento degli incarichi tecnici e professionali.

2. I regolamenti devono essere deliberati dal consiglio comunale entro un anno dalla data di approvazione del presente statuto, nel rispetto delle scadenze legali.

3. I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa nonché le previsioni della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 10 in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi, procedere alla programmazione e stabilire la priorità delle opere da eseguire, istituire gli albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia e improntare al principio di rotazione l'attività amministrativa di progettazione, consulenza e collaudo.

4. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente e/o prevalente competenza nelle materie stesse.

5. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti a idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione e dopo l'esecutività della medesima, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio.

 
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