Comuni Italiani Art. 19 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo III - Ordinamento Istituzionale - Gli Organi
Art. 19 - Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione; essi rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato; l'entità e i tipi di indennità che spettano ai consiglieri comunali nonché ogni altro beneficio giuridico ed economico sono stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. E' dovere del consigliere comunale intervenire alle sedute del consiglio e partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte. Qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto con pronuncia del consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, decorsi dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza. Le motivazioni dell'assenza devono essere presentate per iscritto o per telegramma o telefax. Devono essere comunicate al consiglio dal presidente dopo l'appello e riferite in verbale.

3. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi;
b) esercitare funzioni ispettive, presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

4. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto e sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione al presidente del consiglio, il quale deve inserire la surroga nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio. Le dimissioni dei consiglieri comunali non necessitano di presa d'atto.

5. E' consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni amministrative; a parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

6. Le modalità di iniziativa e di accesso agli atti amministrativi del consigliere sono disciplinate dal regolamento. Il consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune, nonché dalle amministrazioni indicate nel successivo art. 23, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili, a giudizio del consigliere, all'espletamento del proprio mandato. Tali notizie e informazioni possono essere richieste, tanto verbalmente quanto per iscritto, dal consigliere e devono essere fornite secondo quanto specificato dalla richiesta, in forma verbale o scritta, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta, salvo casi particolari esplicitamente previsti dal regolamento. Il diritto di copia si intende esercitato senza onere economico per il consigliere, che è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, secondo quanto previsto dal regolamento.

7. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

8. Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e le variazioni eventuali, durante lo svolgimento del mandato, mediante deposito presso l'ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; si fa obbligo, altresì, di dichiarare l'appartenenza o meno a logge massoniche anche se coperte.

9. Il Comune assicura i consiglieri comunali per tutti i rischi connessi all'espletamento del mandato.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - La Giunta
Art. 18 - Commissioni Consiliari
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Cefalù
Provincia di Palermo
Regione Sicilia
Lista Siti su Cefalù

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Palermo: Comune di Cerda Comune di Cefalà Diana Lista