Comuni Italiani Art. 21 - Il Sindaco. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo III - Ordinamento Istituzionale - Gli Organi
Art. 21 - Il Sindaco
1. Il sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza generale del Comune.

2. Il sindaco:
a) nomina gli assessori componenti la giunta municipale, affidando loro il compito di sovrintendere a determinati settori di amministrazione e può revocarli in qualsiasi momento facendoli decadere dalle funzioni con provvedimento motivato da comunicare al consiglio comunale; il sindaco può modificare le attribuzioni dei singoli assessori;
b) impartisce alla giunta le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale;
c) convoca e presiede la giunta municipale fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento dei lavori; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della giunta e ne coordina l'attività;
d) compie tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei dirigenti;
e) nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, fatte salve le competenze del consiglio comunale;
f) conferisce incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, a esperti estranei all'amministrazione, giusta il disposto dalla legge regionale n. 7/92 e successive modifiche per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza; annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti incaricati;
g) presenta al consiglio comunale le proposte di deliberazione a iniziativa della giunta municipale;
h) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori sottoponendo all'esame della giunta nella riunione immediatamente successiva;
i) presenta ogni sei mesi una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
l) è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro venti giorni dalla loro presentazione. Le ripetute e persistenti violazioni dell'obbligo di cui sopra e di cui al precedente comma i) sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 legge n. 142/90 e dell'art. 1 lett. g) legge regionale n. 48/91;
m) adotta gli atti amministrativi ed i provvedimenti disciplinari e di gestione del personale che non siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza del segretario o dei dirigenti;
n) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, ai singoli consiglieri comunali, al segretario generale o ai singoli dirigenti o funzionari, l'adozione di atti o provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito;
o) indice e convoca i comizi per i referendum comunali;
p) promuove ed assume, sentita la giunta, iniziative, contatti ed incontri per concludere accordi di programma o altre forme di collaborazione con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, salvo quanto di competenza del consiglio comunale;
q) determina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali, sentito il consiglio comunale e le istanze delle associazioni di categoria. Fissa, nel rispetto delle leggi vigenti, l'apertura e la chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali, lasciando tale facoltà agli stessi esercenti nel rispetto delle norme contrattuali sul lavoro dipendente;
r) rilascia le autorizzazioni e le concessioni di competenza comunale quando la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedono la competenza di altri organi; adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale non collegiale o gestionale, che il presente statuto non abbia esplicitamente attribuito al segretario o ai dirigenti;
s) stipula accordi con i soggetti interessati, sentito il parere degli uffici competenti, per determinare il contenuto dei provvedimenti finali e degli accordi sostitutivi nei casi previsti dalla legge;
t) nomina la commissione di cui all'art. 4 legge n. 112/91 sulla base dei criteri fissati dal relativo regolamento, che stabilisce il numero dei membri e le modalità di funzionamento;
u) nomina, designa e revoca i componenti delle commissioni consultive comunali, che hanno durata pari al mandato del sindaco e decadono ad ogni elezione dello stesso.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. Il sindaco è pure tenuto agli obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 art. 19 del presente statuto.

4. Il sindaco ha la rappresentanza del Comune e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore, convenuto o interveniente.

5. Il sindaco può delegare la sottoscrizione di particolari atti o certificazioni non rientranti nelle attribuzioni delegate, ai singoli assessori o al segretario comunale, ai dirigenti e funzionari e anche ai singoli impiegati, per lo snellimento dei servizi.

6. Il sindaco ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge, dei regolamenti o dello statuto o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni. Nella sua qualità di ufficiale di Governo, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e pulizia urbana al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini o la salubrità dell'ambiente. E' in facoltà del sindaco, anche su impulso del consiglio comunale, che, in ogni caso, ne determina i criteri, istituire una commissione di esperti sui temi dell'ecologia e della sanità.

7. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e pubblicati all'albo pretorio per almeno dieci giorni.

 
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