Comuni Italiani Art. 39 - Referendum. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo VI - Le Forme di Consultazione e Partecipazione Popolare ed il Referendum
Art. 39 - Referendum
1. Il Comune intende promuovere, attraverso l'istituto del referendum consultivo, la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti il territorio e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città.

2. Il referendum viene indetto dal sindaco, quando lo richiedono:
a) almeno il 10 % (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) almeno 2/3 (due-terzi) dei consiglieri comunali.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum può venire richiesto su argomenti concernenti le materie di interesse locale e, in ogni caso, su problemi sentiti come propri della comunità comunale, anche ove siano già stati adottati provvedimenti da parte del sindaco, della giunta o del consiglio comunale. Tutte le materie in quanto attinenti alla vita, allo sviluppo e agli interessi della comunità locale possono essere materia di referendum.

5. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

6. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da contenere precise indicazioni circa l'argomento, la deliberazione, il provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da consentire risposte chiare e univoche da parte dei votanti.

7. L'ammissibilità dei quesiti promossi ad iniziativa popolare con giudizio limitato alla verifica della legittimità della richiesta e della regolarità della procedura è valutata da una commissione la cui composizione è demandata all'apposito regolamento.

8. Salvo casi di particolare necessità ed urgenza decisi con delibera adottata a maggioranza assoluta del consiglio comunale, il provvedimento che dichiara l'ammissibilità del referendum, comunicato al sindaco, comporta la sospensione dell'attività deliberativa della giunta e del consiglio sul medesimo oggetto.

9. Avverso la dichiarazione di inammissibilità è consentita opposizione. In merito si pronuncia il consiglio comunale con le modalità e i termini stabiliti dall'emanando regolamento.

10. Entro sessanta giorni dalla celebrazione del referendum il consiglio comunale prende atto dell'esito del referendum stesso.

11. Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio comunale di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.

12. Il consiglio comunale regolamenta con apposita normativa l'istituto del referendum comunale.

 
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