Comuni Italiani Art. 4 - Funzioni del Comune. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo I - Principi Generali
Art. 4 - Funzioni del Comune
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e delle sue risorse, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni proprie e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede alla loro attuazione.

4. Il Comune coordina le proprie scelte statutarie con quelle di altri organismi pubblici operanti nel territorio.

5. Il Comune attua forme di cooperazione e di progresso parallelo con altri Comuni e in modo particolare ed immediato con quelli delle Madonie e con la Provincia regionale.

 
Altri Articoli:
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