Comuni Italiani Art. 55 - I Dirigenti. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo IX - Organi Burocratici e Uffici
Art. 55 - I Dirigenti
1. I dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate, nonché dei risultati raggiunti dagli uffici cui sono preposti e della regolarità degli atti adottati.

2. Per l'esercizio delle loro funzioni adottano gli atti e i provvedimenti a contenuto vincolato, anche a rilevanza esterna a eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano espressamente agli organi di governo e con esclusione comunque dei provvedimenti che comportano valutazione o scelte discrezionali.

3. Ai dirigenti sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze, che sono esercitate nel rispetto dell'esigenza di buon andamento degli uffici e dei servizi:
a) direzione tecnico-amministrativa, con autonomia operativa, sia di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti;
b) adozione di atti interni di carattere organizzativo-gestionale e anche a rilevanza esterna, consistenti nell'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dagli organi elettivi, nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, nella predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive degli organi elettivi;
c) espletamento delle procedure relative alle gare di appalto e stipulazione dei contratti deliberati dagli organi elettivi, nel rispetto della vigente normativa di legge e dei regolamenti;
d) partecipazione a commissioni di studio o di esperti;
e) formulazione e sottoscrizione dei pareri e delle attestazioni sulle proposte di deliberazione secondo quanto previsto dalla legge;
f) attribuzione di sovrintendenza, direzione, coordinamento e impulso nei confronti degli uffici e servizi a livello sottordinato;
g) adozione di provvedimenti di gestione del personale nei limiti imposti dalla disciplina regolamentare;
h) vigilanza e controllo di tutta l'attività di gestione amministrativa posta in essere dalla struttura diretta, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale.

4. I dirigenti sono sottoposti agli stessi obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 art. 19 del presente statuto.

 
Altri Articoli:
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Art. 54 - Il Vice Segretario
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