Comuni Italiani Art. 59 - Organizzazione dei Servizi. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo X - Servizi
Art. 59 - Organizzazione dei Servizi
1. Il Comune gestisce i propri servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva.

2. La scelta delle forme di gestione è deliberata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.

4. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.

5. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Forme di Gestione
Art. 58 - Conferenza dei Responsabili dei Servizi
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