Comuni Italiani Art. 24 - Partecipazione al Procedimento. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo II - La Partecipazione
Capo III - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 24 - Partecipazione al Procedimento
1. Nelle materie di propria competenza il Comune, gli enti le istituzioni e le aziende da esso dipendenti o controllati assicurano la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:
- di prendere visione degli atti del procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti;
- di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
- di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
- di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
- di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti il provvedimento cui sono interessati e/o destinatari.

3. Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Difensore Civico
Art. 23 - Procedimento Amministrativo
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