Comuni Italiani Art. 26 - Funzioni. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo III - Difensore Civico
Art. 26 - Funzioni
1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta di chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e non č sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico:
- con i responsabili degli uffici competenti accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini;
- nei limiti e con le prerogative assegnate ai Consiglieri comunali esercita il diritto d'accesso agli atti e documenti;
- fornisce al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, anche su loro richiesta, elementi di giudizio in relazione ad eventuali disfunzioni riscontrate in specifici settori dell'Amministrazione, proponendo interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che le hanno determinate;
- č tenuto a presentare semestralmente al Consiglio comunale una relazione dettagliata sull'attivitā svolta. La relazione viene pubblicata nel Bollettino di cui all'art. 6.

3. Il difensore civico collabora con il nucleo di valutazione di cui all'art. 78, fornendo allo stesso ogni elemento utile all'espletamento dei compiti assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Requisiti
Art. 25 - Difensore Civico
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