1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, dopo due anni dall'insediamento del Consiglio stesso, a scrutinio segreto e dalla maggioranza qualificata (due terzi) dei Consiglieri comunali, nell'ambito di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale. 2. Le modalità di presentazione delle candidature e i criteri per l'ammissibilità delle stesse sono riservati al regolamento. 3. Il difensore civico non è rieleggibile. La durata del suo mandato dovrà articolarsi temporalmente in modo da iniziare e concludersi a metà di due consiliature diverse. In sede di prima applicazione del presente Statuto e nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il mandato del difensore civico potrà avere rispettivamente una durata maggiore e minore dei quattro anni normalmente previsti. 4. Il difensore civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato, ovvero: - per dimissioni; - per decadenza, dichiarata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, quando nel corso del mandato si verifichi un impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità. 5. (annullato con provvedimento del CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995) 6. Nei casi di cessazione dalla carica previsti dai commi 4 e 5 , il nuovo difensore civico eletto resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il difensore civico sostituito. |