Comuni Italiani Art. 28 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo III - Difensore Civico
Art. 28 - Elezione e Durata in Carica
1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, dopo due anni dall'insediamento del Consiglio stesso, a scrutinio segreto e dalla maggioranza qualificata (due terzi) dei Consiglieri comunali, nell'ambito di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale.

2. Le modalità di presentazione delle candidature e i criteri per l'ammissibilità delle stesse sono riservati al regolamento.

3. Il difensore civico non è rieleggibile. La durata del suo mandato dovrà articolarsi temporalmente in modo da iniziare e concludersi a metà di due consiliature diverse. In sede di prima applicazione del presente Statuto e nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il mandato del difensore civico potrà avere rispettivamente una durata maggiore e minore dei quattro anni normalmente previsti.

4. Il difensore civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato, ovvero:
- per dimissioni;
- per decadenza, dichiarata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, quando nel corso del mandato si verifichi un impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità.

5. (annullato con provvedimento del CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995)

6. Nei casi di cessazione dalla carica previsti dai commi 4 e 5 , il nuovo difensore civico eletto resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il difensore civico sostituito.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Principi
Art. 27 - Requisiti
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Palermo
Provincia di Palermo
Regione Sicilia
Lista Siti su Palermo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Palermo: Comune di Partinico Comune di Palazzo Adriano Lista