1. Qualora lo si ritenga opportuno, per servizi a contenuto imprenditoriale, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali. Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico deve essere costituita un'unica azienda. 2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che: - indichi analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi; - individui le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie; - stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione. 3. L'azienda ha personalità giuridica ed ha piena autonomia gestionale e patrimoniale. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto delle nuove aziende e stabilisce un termine entro il quale deve essere esaminato dal Consiglio di Amministrazione. Decorso tale termine lo statuto si intende approvato. 4. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, le aziende già costituite sottopongono all'esame del Consiglio comunale il proprio statuto. 5. Lo statuto dell'azienda: - stabilisce le norme fondamentali relative alla competenza degli organi e al loro funzionamento, in modo da assicurarne l'autonomia imprenditoriale, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione; - prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione; - disciplina i modi di partecipazione degli utenti. 6. E' competenza del Consiglio comunale verificare la rispondenza della gestione dell'azienda agli indirizzi impartiti nonché approvare gli atti fondamentali dell'azienda. Detti atti si intendono approvati se entro 20 giorni dal loro ricevimento il Consiglio comunale non presenterà osservazioni |