Comuni Italiani Art. 37 - Istituzioni. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo IV - Servizi Pubblici
Capo II - Istituzioni
Art. 37 - Istituzioni
1. Per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e sportivi, senza rilevanza imprenditoriale, che richiedano tuttavia autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di istituzioni. Per ragioni di efficienza e di economicità e per più servizi omogenei viene costituita un'unica istituzione.

2. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi, i modi di partecipazione degli utenti, il regime contabile e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento di ogni istituzione, sono contenuti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta.

3. Le istituzioni dispongono di entrate proprie. Esse sono costituite dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi e dalle tariffe dei servizi, che le istituzioni stesse provvedono ad accertare e riscuotere.

4. Il Direttore e il personale delle istituzioni sono compresi nella pianta organica del personale comunale. Ad essi si applica il regolamento organico comunale. Le istituzioni possono avvalersi della collaborazione di volontari, singoli o associati. E' esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.

5. Il bilancio delle istituzioni fa parte del bilancio comunale.

 
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