1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni e di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, con tariffe commisurate alla fruizione, e, in particolare, per la gestione dei servizi a rete. Nel caso di servizi comuni a più soggetti pubblici, il Consiglio può promuovere la costituzione di società a totale capitale pubblico. 2. Qualora non sia totale, la partecipazione pubblica non può superare l'80 per cento del capitale sociale. Nel caso di servizi a rete di cui al primo comma, almeno il 10 per cento delle azioni è riservato alla vendita preferenziale agli utenti ed ai lavoratori. 3. I soci privati sono scelti mediante procedure di evidenza pubblica. 4. Tutte le società a cui partecipa il Comune, anche in forma minoritaria, sono obbligate alla certificazione di bilancio. 5. La deliberazione di costituzione della società, accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda e sui costi: - approva lo statuto societario; - determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune; - individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie; - stima le entrate previste; - determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione. 6. Lo statuto societario stabilisce: - il numero dei componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina del Sindaco; - le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione; - le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci; - la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune. |