1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Sindaco promuove, anche a mezzo di conferenze di servizio, la conclusione di un accordo di programma con tutte le amministrazioni interessate, informandone il Consiglio comunale. 2. L'accordo di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti. 3. Il consenso manifestato dal Sindaco o dall'Assessore delegato in sede di conferenza di servizio, nella quale si è pervenuti al consenso unanime, è immediatamente vincolante per l'Amministrazione. Eventuali modifiche essenziali all'accordo devono essere approvate all'unanimità. |