Comuni Italiani Art. 54 - Accesso dei Consiglieri agli Atti, alle Informazioni e ai Locali Comunali. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo V - Gli Organi di Governo
Capo II - Il Consiglio
Art. 54 - Accesso dei Consiglieri agli Atti, alle Informazioni e ai Locali Comunali
1. I Consiglieri hanno diritto di:
- prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati, dalle Circoscrizioni;
- avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, anche in forma diretta;
- ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti;
- libero accesso e di ispezione negli stabilimenti comunali e nelle relative pertinenze.

2. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.

3. Qualora i Consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunitą di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al Sindaco il quale ha facoltą di respingerla solo con provvedimento motivato.

 
Altri Articoli:
Art. 55 - Gruppi Consiliari
Art. 53 - I Consiglieri
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