Comuni Italiani Art. 57 - Ufficio di Presidenza. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo V - Gli Organi di Governo
Capo II - Il Consiglio
Art. 57 - Ufficio di Presidenza
1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Esso č composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal Presidente del Consiglio e da due Vice Presidenti.

2. I Vice Presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il Vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti esercita funzioni vicarie.

3. L'Ufficio di Presidenza:
- organizza l'attivitā del Consiglio e coordina quella delle Commissioni;
- provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;
- coadiuva il Presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;
- decide sulle questioni di interpretazione del regolamento interno;
- propone al Consiglio le modifiche al regolamento interno;
- cura l'istituzione e l'organizzazione dell'Ufficio Studi e Documentazione.

4. L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'Ufficio di Presidenza sono disciplinate dal regolamento. La struttura č posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo.

 
Altri Articoli:
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Art. 56 - Presidente del Consiglio
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