Comuni Italiani Art. 61 - Commissioni di Indagine. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo V - Gli Organi di Governo
Capo II - Il Consiglio
Art. 61 - Commissioni di Indagine
1. Il Consiglio può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando, a maggioranza assoluta, una Commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in Consiglio.

2. La Commissione ha la facoltà di sentire il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti delle Circoscrizioni, i revisori dei conti, i dirigenti del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso, le organizzazioni sindacali e ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.

3. Qualora la Commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al Sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.

4. La Commissione deve concludere i lavori sottoponendo al Consiglio una relazione o più relazioni proposte dai commissari o da una parte di essi entro 60 giorni dal suo insediamento. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, il Consiglio può concedere una proroga.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Decentramento
Art. 60 - Commissioni Consiliari
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