1. Il nucleo di valutazione, disciplinato dal regolamento: - rileva, per ciascuna unità organizzativa, gli indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione; - determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i parametri di riferimento del controllo; - valuta il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolti dagli uffici e la qualità dei servizi resi.2. Il nucleo, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, verifica: - l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; - l'attuazione dei programmi e i risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi in rapporto agli obiettivi posti e alle risultanze del controllo interno di gestione; - la sussistenza, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, della responsabilità contabile e amministrativa; - la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale. 3. Il nucleo di valutazione si avvale degli elementi di giudizio forniti dal difensore civico e dei risultati del controllo di gestione di cui all'art. 89. 4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco, cui riferisce trimestralmente sui risultati della propria attività. Ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere anche oralmente informazioni ad uffici pubblici. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale può autorizzare la stipula di convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. |