Comuni Italiani Art. 18 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale di Francavilla di Sicilia
Art. 18 - Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Rappresentano l'intera collettività comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e d'opinione.

3. Durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Sono sospesi, rimossi ovvero dichiarati decaduti nei casi e nei modi espressamente previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato, della Regione Siciliana e dal presente statuto.

5. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dai regolamenti, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa su ogni questione da sottoporre alla deliberazione del consiglio;
b) presentare mozioni e interrogazioni. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, ove richiesto, entro trenta giorni alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Le mozioni, presentate da almeno un quinto dei consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione;
c) richiedere la convocazione del consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio da iscrivere all'ordine del giorno;
d) di ottenere, con le modalità stabilite dal regolamento, dagli uffici del Comune, conciliando il pieno esercizio del diritto dei consiglieri con la funzionalità degli stessi e dei servizi, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copie di atti e documenti necessari per l'espletamento del suo mandato.

6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del comune di Francavilla, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune stesso.

8. I consiglieri comunali, qualora non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

9. I capigruppo consiliari hanno diritto a richiedere mensilmente che sia loro fornito l'elenco delle determinazioni adottate nell'ultimo mese.

 
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