Comuni Italiani Art. 25 - Riunioni del Consiglio. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale di Francavilla di Sicilia
Art. 25 - Riunioni del Consiglio
1. La prima convocazione del consiglio comunale neo-eletto è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione con l'invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito dall'adunanza. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale aspetta la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

2. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria od urgente.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco, o su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

5. La seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vicepresidente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al segretario comunale. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, il consiglio può riunirsi in seduta urgente. In tal caso il consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione dell'affare alla prima seduta ordinaria.

7. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dalla legge vigente in materia, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in caso di convocazione ordinaria; ventiquattro ore prima, nei casi d'urgenza.

8. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario.

9. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

10. Tutte le sedute sono pubbliche salvo casi previsti dal regolamento e comunque ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali sulle persone.

11. Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

 
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