Comuni Italiani Art. 46 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo IV - Il Sindaco
Art. 46 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione immediata degli organi del comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della L.R. n. 35/1997.

 
Altri Articoli:
Art. 47 - Cessazione dalla Carica di Sindaco per Cause Diverse
Art. 45 - Sostituzione del Sindaco
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