Comuni Italiani Art. 68 - Indirizzi Regolamentari per l'Accesso agli Atti. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo V - Accesso e Informazione
Art. 68 - Indirizzi Regolamentari per l'Accesso agli Atti
1. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

2. Gli atti possono essere esibiti dopo l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi è direttamente interessato.

3. Copia delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dei regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti sono a libera visione dei cittadini.

4. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun tributo o ad altro emolumento.

5. Il regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi dovrà comunque riguardare:
a) la disciplina per l'individuazione del responsabile del procedimento;
b) le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;
c) l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;
d) la disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;
e) la tutela del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente;
f) la disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo di costo;
g) l'indicazione delle materie in cui il Responsabile del servizio interessato ha facoltà, con proprio provvedimento motivato, ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto della riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o possa ritardare o impedire l'azione amministrativa;
h) l'esclusione dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari.

 
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