Comuni Italiani Art. 72 - Forme di Gestione. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione - Servizi Pubblici
Art. 72 - Forme di Gestione
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, il Comune, per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, può ricorrere ad affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

4. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo saranno regolati da apposito contratto di servizio.

5. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

 
Altri Articoli:
Art. 73 - Aziende Speciali
Art. 71 - Contratti di Sponsorizzazione
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