Comuni Italiani Art. 102 - Organi dell'Istituzione. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo VI - Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 102 - Organi dell'Istituzione
1. Sono organi dell'istituzione: il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore.

2. Per quanto non diversamente disposto, valgono per essi le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

3. Il consiglio comunale, su proposta del sindaco, elegge con votazioni separate, il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, in numero pari, compreso tra quattro ed otto.

4. Almeno due dei candidati al consiglio di amministrazione devono essere scelti rispettivamente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato o culturali iscritte all'albo comunale, secondo l'oggetto dell'istituzione.

 
Altri Articoli:
Art. 103 - Beni Pubblici Comunali
Art. 101 - Istituzioni
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