Comuni Italiani Art. 118 - Convenzioni con altri Enti Locali. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo IX - Forme di Collaborazone tra Enti
Capo I - Convenzioni, Consorzi ed Accordi
Art. 118 - Convenzioni con altri Enti Locali
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il comune stipula convenzioni con altri comuni e province, per l'esercizio di funzioni o servizi di interesse ultracomunale.

2. Il comune di Messina promuove, in particolare, ogni opportuna iniziativa per la realizzazione dell'area integrata dello Stretto.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Carta europea delle autonomie locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, il comune promuove forme di cooperazione con le collettività di altri stati.

4. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.

5. I progetti di convenzione, predisposti dalla giunta, debbono essere approvati dal consiglio comunale.

6. Il comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato.

 
Altri Articoli:
Art. 119 - Consorzi
Art. 117 - Deliberazione a Contrattare
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