Comuni Italiani Art. 25 - Petizioni. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo IV - Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 25 - Petizioni
1. Almeno tre formazioni sociali iscritte all'albo comunale o 500 soggetti titolari dei diritti di partecipazione, possono presentare una petizione al consiglio o al sindaco per esporre comuni necessità o chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Gli organi competenti sono tenuti a fornire una risposta motivata entro trenta giorni dalla presentazione della petizione, in cui si dà atto dei provvedimenti consequenziali assunti o della impossibilità di provvedere.

3. Il regolamento determina le procedure di presentazione e le forme di pubblicità delle petizioni. In ogni caso è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

 
Altri Articoli:
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Art. 24 - Istanza
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