Comuni Italiani Art. 33 - Consultazioni Popolari. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo IV - Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 33 - Consultazioni Popolari
1. Il Comune di Messina puù indire pubbliche assemblee per dibattere problemi di particolare rilievo per la comunità o per determinate fasce di cittadini individuate in ragione della residenza e/o dell'appartenenza a specifiche categorie.

2. Tali assemblee possono essere indette anche su richieste di un consiglio circoscrizionale o di almeno 500 cittadini; se la richiesta è approvata dalla giunta, l'assemblea è tenuta entro i termini previsti dal regolamento alla presenza del sindaco o di un suo delegato.

3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicate mediante forme di pubblicità.

4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.

5. Dei documenti discussi e approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione.

6. Le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono avere luogo in coincidenza con altre di operazioni di voto.

7. Il consiglio comunale puù deliberare di tenere sessioni consiliari aperte alla partecipazione attiva di comunità o di particolari formazioni sociali.

 
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